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ECM – Un aggiornamento anche alla luce dei provvedimenti per emergenza Covid

Si ricorda che l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.

PER EMERGENZA COVID-19 SONO STATI SCONTATI 50 CREDITI ECM PER ANNO 2020 ED E’ STATO PROROGATO AL 31.12.2021 IL TERMINE PER IL RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI 2014-16 E 2017-19

SCONTO 50 CREDITI FORMATIVI PER L’ANNO 2020

La legge 41 del 06.06.2020 prevede, tra l’altro, che i medici e gli odontoiatri che hanno continuato a svolgere la loro attività durante l’emergenza Covid-19 non dovranno conseguire i 50 crediti ECM che avrebbero dovuto acquisire per l’anno 2020.

Infatti è stato approvato il comma 2-ter che sancisce l’introduzione di una norma transitoria in materia di Formazione Continua in Medicina (ECM). Tale disposizione riconosce, per il 2020, come maturati, i crediti da acquisire per lo stesso anno nell’ambito della suddetta formazione, qualora i soggetti abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (a quest’ultimo riguardo, rammento che la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi, a decorrere dalla data della stessa delibera).

La norma fa riferimento ai medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti che siano dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o che siano liberi professionisti. Per tali soggetti, qualora sia presente la suddetta condizione, i 50 crediti da acquisire nell’anno 2020 (come quota annuale del fabbisogno dei 150 crediti relativi al triennio 2020-2022) si intendono in ogni caso maturati.

E’ da ricordare che, ai sensi dell’art. 16-quater del D.Lgs. 502/30.12.1992 e s. m.:

• la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università,

delle aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie private;

• i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato prevedono specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione Nazionale per la Formazione

• per le strutture sanitarie private l’adempimento, da parte del personale sanitario dipendente oconvenzionato che operi nella struttura, dell’obbligo di partecipazione alla formazione continua e la maturazione dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per il conseguimento o la conservazione dell’accreditamento da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

PROROGA DEL TERMINE PER IL RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO RELATIVO AL TRIENNIO 2017-2019 E PER LO SPOSTAMENTO DEI CREDITI MATURATI PER IL RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO RELATIVO AL TRIENNIO FORMATIVO 2014-2016

La Commissione Nazionale ECM con delibera del 10 giugno 2020, a causa del protrarsi delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 stabilite dai provvedimenti governativi che prevedono la sospensione degli eventi formativi residenziali, ha adottato numerose modifiche straordinarie in tema di eventi ECM e di crediti.

Fra questi molto importante:

Il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021.

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