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DL 24/22 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2022 – Serie Generale n. 70 è stato pubblicato il Decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 relativo alle Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffu-sione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Di particolare rilevanza per le ricadute immediate sull’attività degli Ordini è l’art. 8 relativo agli “Obblighi vaccinali” che apporta modifiche all’art. 4 del DL 44/21 convertito dalla legge 76/2021 e ss.mm..

Clicca qui per scaricare l’art.8.
Tale articolo dispone:
A) lett. a) al comma 1, le parole «Al fine di tutelare la salute pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022, al fine di tutelare la salute pubblica»;
b) al comma 5: 1) al primo periodo, le parole «non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2022».
Il DL quindi proroga l’obbligo vaccinale, e la conseguente validità delle sospensioni comminate, alla data del 31 dicembre 2022. Di conseguenza le sospensioni comminate dall’Ordine saranno valide fino al 31 dicembre 2022 senza porre in essere ulteriori adempimenti. Occorre comunque dare compiuta informazione all’iscritto.
B) punto 2) “dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: «In caso di intervenuta guarigione l’Ordine pro-fessionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”.
Questa disposizione riguarda la gestione dei guariti dal COVID-19 che, di conseguenza, sono impossibilitati ad adempiere all’obbligo vaccinale per un certo periodo.
In questo caso il sanitario dovrà presentare apposita istanza (allegato 2 – facsimile) allegando la documentazione relativa al suo stato vaccinale e il certificato la guarigione rilasciato dal suo Medico di medicina generale.

L’Ordine, quindi, delibererà la cessazione temporanea degli effetti della sospensione informerà il sanitario inviando copia della delibera e darà comunicazione alla FNOPI (anche per gli adempimenti IMI), al datore di lavoro ove noto e alla Procura della repubblica nel caso sia stata coinvolta precedentemente.
La sospensione riprenderà automaticamente efficacia qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. Trascorsi 3 giorni dal termine indicato dalle circolari e riportato nella delibera, nel caso in cui l’iscritto non presenti il certificato vaccinale, la sospensione riprenderà automaticamente efficacia.

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